Laddove l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) venga realizzato con l’intervento di un terzo, il fatto deve essere qualificato come estorsione (art. 629 c.p.) ove questi agisca per un interesse proprio. Siffatto interesse, tuttavia, non può essere individuato nel movente che spinge il terzo ad agire, richiedendosi, ai fini di un giudizio di responsabilità exart. 629 c.p., un ingiusto profitto con altrui danno, che il terzo richiede e ottiene dalla vittima della violenza o della minaccia