Sebbene il divieto per l’amministratore di perseguire interessi propri o di terzi a scapito della società sia ormai da tempo consolidato nel diritto azionario italiano, i lineamenti giuridici dell’istituto rimangono incerti. La riforma del 2003, abbandonando il richiamo alla nozione di conflitto e mettendo capo alla rilevanza di qualsiasi interesse particolare dell’amministratore, anche se pienamente coerente con l’interesse della società, ha dilatato lo spazio applicativo della norma e, con esso, il rischio di un rallentamento, se non di una vera e propria paralisi, dell’attività deliberativa del consiglio. Il presente contributo affronta i principali snodi interpretativi sollevati dall’art. 2391 c.c., proponendosi di fornire indicazioni operative utili ad aumentare il grado di certezza e di prevedibilità della disciplina.
Gli interessi degli amministratori
MAUGERI M;
2022-01-01
Abstract
Sebbene il divieto per l’amministratore di perseguire interessi propri o di terzi a scapito della società sia ormai da tempo consolidato nel diritto azionario italiano, i lineamenti giuridici dell’istituto rimangono incerti. La riforma del 2003, abbandonando il richiamo alla nozione di conflitto e mettendo capo alla rilevanza di qualsiasi interesse particolare dell’amministratore, anche se pienamente coerente con l’interesse della società, ha dilatato lo spazio applicativo della norma e, con esso, il rischio di un rallentamento, se non di una vera e propria paralisi, dell’attività deliberativa del consiglio. Il presente contributo affronta i principali snodi interpretativi sollevati dall’art. 2391 c.c., proponendosi di fornire indicazioni operative utili ad aumentare il grado di certezza e di prevedibilità della disciplina.File | Dimensione | Formato | |
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