L’obbligo, di matrice solo giurisprudenziale, di ripescare (repêchage) in diverse mansioni il lavoratore prima di poter concludere per il suo licenziamento per motivo oggettivo, è essenzialmente collegato con i limiti (questi, invece, legali) del mutamento unilaterale delle mansioni stesse e riviene da un certo modo di intendere operante il canone di buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, esecuzione che comprende il recesso dallo stesso. Sul punto si evidenzia una certa difficoltà ad accogliere il canone, che non è precetto, come foriero di specifici obblighi non codificati che si atteggiano come aggiuntivi e non accessori rispetto all’obbligo principale. Con questa premessa critica, cui comunque la giurisprudenza non pare dare peso prevalente sebbene la novella legislativa del 2015 sul mutamento di mansioni continui a non considerare il repêchage come istituto da codificare, l’intervento volge a dimostrare come l’obbligo giurisprudenziale in parola abbia conosciuto addirittura un restringimento di ambito di efficacia a seguito novella citata. Ciò in particolare considerando i limiti delle nuove opportunità di “manovra” concesse all’iniziativa datoriale sulla materia, manovra che, ove si svolga oltre quei limiti non è legittima.
L'incidenza della nuova disciplina del mutamento di mansioni sul c.d. obbligo di repechage
TESTA F
2017-01-01
Abstract
L’obbligo, di matrice solo giurisprudenziale, di ripescare (repêchage) in diverse mansioni il lavoratore prima di poter concludere per il suo licenziamento per motivo oggettivo, è essenzialmente collegato con i limiti (questi, invece, legali) del mutamento unilaterale delle mansioni stesse e riviene da un certo modo di intendere operante il canone di buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, esecuzione che comprende il recesso dallo stesso. Sul punto si evidenzia una certa difficoltà ad accogliere il canone, che non è precetto, come foriero di specifici obblighi non codificati che si atteggiano come aggiuntivi e non accessori rispetto all’obbligo principale. Con questa premessa critica, cui comunque la giurisprudenza non pare dare peso prevalente sebbene la novella legislativa del 2015 sul mutamento di mansioni continui a non considerare il repêchage come istituto da codificare, l’intervento volge a dimostrare come l’obbligo giurisprudenziale in parola abbia conosciuto addirittura un restringimento di ambito di efficacia a seguito novella citata. Ciò in particolare considerando i limiti delle nuove opportunità di “manovra” concesse all’iniziativa datoriale sulla materia, manovra che, ove si svolga oltre quei limiti non è legittima.File | Dimensione | Formato | |
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