Il commento analizza criticamente la decisione della Corte costituzionale n. 68/2025 che ha consentito l’accertamento alla nascita di un rapporto genitoriale puramente intenzionale anche nell’ipotesi in cui, contro il divieto previsto dalla legge italiana, due donne abbiano fatto ricorso alla tecnica eterologa di fecondazione artificiale per realizzare uncomuneprogetto genitoriale. Nelcommentoci si interroga in particolare sulla correttezza di una diversa tutela dei nati in caso di ricorso all’inseminazione eterologa da parte di una coppia di donne e in caso di ricorso alla surrogazione di maternità. E ciò in quanto, in entrambi i casi la condotta antigiuridica degli adulti, pur essendo caratterizzata da una diversa gravità, reca comunque al nato un pregiudizio irreparabile: privandolo, in un caso, della possibilità di crescere con due figure genitoriali complementari e, nell’altro, sottraendolo alla madre. Entrambe le condotte sono dunque espressione di una stessa attitudine strumentale degli adulti nei confronti del generato, la quale dovrebbe imporre comunque che la formalizzazione del rapporto in atto col c.d. genitore intenzionale avvenga in una “logica rimediale”, e cioè a seguito di un accertamento concreto della conformità del rapporto in atto al superiore interesse del minore.
La Corte costituzionale e la tutela dei nati a seguito della violazione dei divieti previsti dalla violazione dei divieti previsti dalla L. n. 40 del 2004
BILOTTI EMANUELE
2025-01-01
Abstract
Il commento analizza criticamente la decisione della Corte costituzionale n. 68/2025 che ha consentito l’accertamento alla nascita di un rapporto genitoriale puramente intenzionale anche nell’ipotesi in cui, contro il divieto previsto dalla legge italiana, due donne abbiano fatto ricorso alla tecnica eterologa di fecondazione artificiale per realizzare uncomuneprogetto genitoriale. Nelcommentoci si interroga in particolare sulla correttezza di una diversa tutela dei nati in caso di ricorso all’inseminazione eterologa da parte di una coppia di donne e in caso di ricorso alla surrogazione di maternità. E ciò in quanto, in entrambi i casi la condotta antigiuridica degli adulti, pur essendo caratterizzata da una diversa gravità, reca comunque al nato un pregiudizio irreparabile: privandolo, in un caso, della possibilità di crescere con due figure genitoriali complementari e, nell’altro, sottraendolo alla madre. Entrambe le condotte sono dunque espressione di una stessa attitudine strumentale degli adulti nei confronti del generato, la quale dovrebbe imporre comunque che la formalizzazione del rapporto in atto col c.d. genitore intenzionale avvenga in una “logica rimediale”, e cioè a seguito di un accertamento concreto della conformità del rapporto in atto al superiore interesse del minore.| File | Dimensione | Formato | |
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