Al fine di scongiurare un pregiudizio al diritto fondamentale all’autodeterminazione di genere, la Corte costituzionale ha ritenuto che, in caso di rettificazione anagrafica del sesso di una delle parti di un’unione civile, deve comunque essere consentita la trasformazione in continuità dell’unione civile in matrimonio. Questo risultato non è però conseguito mediante una procedura semplificata di costituzione del rapporto coniugale, bensì sospendendo lo scioglimento dell’unione civile conseguente alla rettificazione di sesso per un determinato periodo di tempo, entro il quale può essere celebrato il matrimonio. È stata così introdotta una soluzione diversa rispetto a quella già prevista dal legislatore per il caso di rettificazione del sesso di uno dei coniugi e di continuazione del rapportoconiugale nella diversa forma dell’unione civile. La Corte non ha ritenuto che le due ipotesi debbano essere trattate allo stesso modo. E ciò in ragione della diversità esistente tra il matrimonio e l’unione civile quanto a disciplina e, ancor più, quanto a copertura costituzionale. Il matrimonio è infatti ricondotto alla previsione dell’art. 29 Cost., mentre l’unione civile è considerata una formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. La Corte costituzionale ha nondimeno ritenuto che l’unione civile “costituisce una formazione sociale... connotata da una natura solidaristicanon dissimile da quella del matrimonio, in quantocomunionespirituale e materiale di vita”. In effetti, secondo la Corte,“il vincolo derivante dalla unione civile produce effetti... di estensione ridotta rispetto a quelli nascenti dal matrimonio”,mada considerarsi pur sempre ricompresi “nel più ampio spettro di diritti ed obblighi da questo originati”. Ilcommentoprova adoffrire qualche spunto critico sulla coerenza diunsimilemodo di intendere la distinzione tra il matrimonio e l’unione civile con la ritenuta necessità costituzionale della diversità di sesso dei coniugi e con la stessa disciplina dell’unione civile.

La Corte costituzionale e la differenza tra il matrimonio e l'unione civile: rapporti distinti che condividono la "sostanza familiare"?

BILOTTI EMANUELE
2025-01-01

Abstract

Al fine di scongiurare un pregiudizio al diritto fondamentale all’autodeterminazione di genere, la Corte costituzionale ha ritenuto che, in caso di rettificazione anagrafica del sesso di una delle parti di un’unione civile, deve comunque essere consentita la trasformazione in continuità dell’unione civile in matrimonio. Questo risultato non è però conseguito mediante una procedura semplificata di costituzione del rapporto coniugale, bensì sospendendo lo scioglimento dell’unione civile conseguente alla rettificazione di sesso per un determinato periodo di tempo, entro il quale può essere celebrato il matrimonio. È stata così introdotta una soluzione diversa rispetto a quella già prevista dal legislatore per il caso di rettificazione del sesso di uno dei coniugi e di continuazione del rapportoconiugale nella diversa forma dell’unione civile. La Corte non ha ritenuto che le due ipotesi debbano essere trattate allo stesso modo. E ciò in ragione della diversità esistente tra il matrimonio e l’unione civile quanto a disciplina e, ancor più, quanto a copertura costituzionale. Il matrimonio è infatti ricondotto alla previsione dell’art. 29 Cost., mentre l’unione civile è considerata una formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. La Corte costituzionale ha nondimeno ritenuto che l’unione civile “costituisce una formazione sociale... connotata da una natura solidaristicanon dissimile da quella del matrimonio, in quantocomunionespirituale e materiale di vita”. In effetti, secondo la Corte,“il vincolo derivante dalla unione civile produce effetti... di estensione ridotta rispetto a quelli nascenti dal matrimonio”,mada considerarsi pur sempre ricompresi “nel più ampio spettro di diritti ed obblighi da questo originati”. Ilcommentoprova adoffrire qualche spunto critico sulla coerenza diunsimilemodo di intendere la distinzione tra il matrimonio e l’unione civile con la ritenuta necessità costituzionale della diversità di sesso dei coniugi e con la stessa disciplina dell’unione civile.
2025
MATRIMONIO - UNIONE CIVILE - RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14092/10966
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