La riflessione sull’organizzazione del sistema scolastico e sulla compatibilità con il modello costituzionale prende le mosse dalla “Proroga dei termini in materia di istruzione” posta in essere dai cc.dd. Decreti Milleproroghe del 2010 e del 2011, con la quale è stata di fatto congelata la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola contenuta nel D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, che aveva riformato gli organi collegiali della scuola, a norma dell’art. 21 della Legge n. 59 del 1997. L’indagine si sviluppa lungo un percorso che muove proprio dall’analisi dei principi in materia di istruzione contenuti nella Legge n. 59 del 1997, ed in particolare dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, lett. q) e all’art. 21, la cui formulazione, al di là delle intenzioni del legislatore, non ha reso possibile la realizzazione di un vero e proprio modello di amministrazione decentrata dell’organizzazione scolastica. Il quadro di riferimento muta, poi, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, con la quale è stata rivisitata la funzione di indirizzo e coordinamento degli organi dell’Amministrazione centrale ed è stato ridefinito il ruolo degli organi collegiali del sistema scolastico quali sedi di raccordo e di concertazione tra i diversi attori del sistema istruzione, ivi comprese le istituzioni scolastiche, che non sono evidentemente rappresentate nel sistema delle Conferenze. Ma la disciplina positiva degli organi collegiali territoriali della scuola, sia che si faccia riferimento a quella attualmente vigente (D.Lgs. n. 279 del 1994), sia che si faccia riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 233 del 1999, mai attuata, non pare porsi in linea con i principi costituzionali. In particolare rileva il contrasto con il principio di leale collaborazione, risultando, sul piano dell’organizzazione amministrativa, trascurati i livelli di governo diversi dallo Stato, con la conseguente impossibilità per Regioni, Enti Locali ed Istituzioni Scolastiche, tutti titolari di sfere di attribuzione costituzionalmente sancite e garantite, di esercitare le proprie prerogative e di partecipare al governo del sistema nazionale di istruzione. Una contrarietà al modello costituzionale che, al contrario, non si rileva sotto il profilo della competenza, potendo rinvenirsi la fonte del potere statale nell’art. 117, comma 2, lett. g), e/o, anche, nella lett. m) del medesimo comma.

L'organizzazione amministrativa del sistema dell'istruzione: compatibilita' costituzionale del modello

IACOPINO, ANNARITA
2011-01-01

Abstract

La riflessione sull’organizzazione del sistema scolastico e sulla compatibilità con il modello costituzionale prende le mosse dalla “Proroga dei termini in materia di istruzione” posta in essere dai cc.dd. Decreti Milleproroghe del 2010 e del 2011, con la quale è stata di fatto congelata la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola contenuta nel D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, che aveva riformato gli organi collegiali della scuola, a norma dell’art. 21 della Legge n. 59 del 1997. L’indagine si sviluppa lungo un percorso che muove proprio dall’analisi dei principi in materia di istruzione contenuti nella Legge n. 59 del 1997, ed in particolare dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, lett. q) e all’art. 21, la cui formulazione, al di là delle intenzioni del legislatore, non ha reso possibile la realizzazione di un vero e proprio modello di amministrazione decentrata dell’organizzazione scolastica. Il quadro di riferimento muta, poi, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, con la quale è stata rivisitata la funzione di indirizzo e coordinamento degli organi dell’Amministrazione centrale ed è stato ridefinito il ruolo degli organi collegiali del sistema scolastico quali sedi di raccordo e di concertazione tra i diversi attori del sistema istruzione, ivi comprese le istituzioni scolastiche, che non sono evidentemente rappresentate nel sistema delle Conferenze. Ma la disciplina positiva degli organi collegiali territoriali della scuola, sia che si faccia riferimento a quella attualmente vigente (D.Lgs. n. 279 del 1994), sia che si faccia riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 233 del 1999, mai attuata, non pare porsi in linea con i principi costituzionali. In particolare rileva il contrasto con il principio di leale collaborazione, risultando, sul piano dell’organizzazione amministrativa, trascurati i livelli di governo diversi dallo Stato, con la conseguente impossibilità per Regioni, Enti Locali ed Istituzioni Scolastiche, tutti titolari di sfere di attribuzione costituzionalmente sancite e garantite, di esercitare le proprie prerogative e di partecipare al governo del sistema nazionale di istruzione. Una contrarietà al modello costituzionale che, al contrario, non si rileva sotto il profilo della competenza, potendo rinvenirsi la fonte del potere statale nell’art. 117, comma 2, lett. g), e/o, anche, nella lett. m) del medesimo comma.
2011
SISTEMA SCOLASTICO
ORGANI COLLEGIALI NAZIONALI
COMPATIBILITA' COSTITUZIONALE
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14092/1501
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