La mancata astensione del giudice non dà luogo a sanzioni processuali, ma rileva ai fini disciplinari. Nota a C. pen., Sez. II, 10-12-2013 (dep. 12-3-2014), n. 11843

LEOTTA C
2014-01-01

2014
astensione giudice
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14092/1886
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