La novità introdotta a disciplina del c.d. lavoro autonomo coordinato e continuativo dall’art. 2 del D.Lgs 81/2015 offre al panorama giuridico dei rimedi contro l’abuso del ricorso convenzionale ai tipi della disciplina giuridica del lavoro la soluzione della riconduzione a (tutta) la disciplina del lavoro subordinato di quelle collaborazioni autonome che siano organizzate dal committente. L’articolo si propone di evidenziare l’ambito di operatività della novella legislativa sul presupposto logico-giuridico della improponibilità di una lettura che veda congruenza fra etero-direzione ed etero-organizzazione a meno di non attribuire inefficacia alla norma oggetto di analisi. Si evidenzia così, da un lato, come la norma in questione non sia strumento di qualificazione di un ulteriore tipo di rapporto di lavoro fra autonomo e subordinato e ciò per l’intervento della stessa norma sugli effetti del contratto e non sul contratto in sé; dall’altro lato, si evidenzia come l’applicazione della norma in parola trovi presupposto proprio nella etero-organizzazione come fattispecie contrattuale (e non tipo normativo) distinta dalla etero-direzione di cui all’art. 2094 Cod. Civ. individuando questa nell’estraneità dell’organizzazione al programma negoziale (come d’altra parte era il “superato” lavoro a progetto) organizzazione come contenitore della prestazione e non suo contenuto, e quindi nell’assenza dell’inserimento nell’impresa. Il saggio affronta poi anche il tema della applicabilità della disciplina previdenziale del lavoro subordinato alla fattispecie in questione.
Il lavoro "parasubordinato" organizzato dal committente
TESTA F
2015-01-01
Abstract
La novità introdotta a disciplina del c.d. lavoro autonomo coordinato e continuativo dall’art. 2 del D.Lgs 81/2015 offre al panorama giuridico dei rimedi contro l’abuso del ricorso convenzionale ai tipi della disciplina giuridica del lavoro la soluzione della riconduzione a (tutta) la disciplina del lavoro subordinato di quelle collaborazioni autonome che siano organizzate dal committente. L’articolo si propone di evidenziare l’ambito di operatività della novella legislativa sul presupposto logico-giuridico della improponibilità di una lettura che veda congruenza fra etero-direzione ed etero-organizzazione a meno di non attribuire inefficacia alla norma oggetto di analisi. Si evidenzia così, da un lato, come la norma in questione non sia strumento di qualificazione di un ulteriore tipo di rapporto di lavoro fra autonomo e subordinato e ciò per l’intervento della stessa norma sugli effetti del contratto e non sul contratto in sé; dall’altro lato, si evidenzia come l’applicazione della norma in parola trovi presupposto proprio nella etero-organizzazione come fattispecie contrattuale (e non tipo normativo) distinta dalla etero-direzione di cui all’art. 2094 Cod. Civ. individuando questa nell’estraneità dell’organizzazione al programma negoziale (come d’altra parte era il “superato” lavoro a progetto) organizzazione come contenitore della prestazione e non suo contenuto, e quindi nell’assenza dell’inserimento nell’impresa. Il saggio affronta poi anche il tema della applicabilità della disciplina previdenziale del lavoro subordinato alla fattispecie in questione.File | Dimensione | Formato | |
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