Il CCII è intervenuto sulla materia generale dei finanziamenti “anomali” dei soci confermando in larga misura l’impostazione attualmente vigente, incentrata sulla combinazione di una regola societaria di postergazione per le prestazioni finanzia-rie erogate dai soci nella crisi della società (art. 2467 c.c.) e di una regola concor-suale di prededuzione (artt. 182-quater, comma 3, L. fall.), qualora tali prestazioni siano programmate in funzione o in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di una procedura di concordato preventivo. Più complesso è invece de-cifrare l’impatto della novella sul tema dei finanziamenti infragruppo ai quali vie-ne dedicata una norma di nuovo conio: l’art. 292 CCII. Il presente contributo for-mula il delicato tentativo di inquadrare lo scopo economico e il fondamento norma-tivo di tale disposizione, con l’obiettivo di precisarne, in particolare, i rapporti sia con la regola generale di postergazione dettata dall’art. 2497-quinquies c.c. (desti-nata a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del CCII), sia con altri rimedi endoconcorsuali (dalle azioni di inefficacia di cui all’art. 290 CCII all’azione di responsabilità da abuso della direzione unitaria di cui all’art. 291 CCII) tendenti a correggere gli effetti distorsivi generati dalla persistente autonomia soggettiva delle singole entità del gruppo.
Finanziamenti infragruppo e codice della crisi
MAUGERI M
2021-01-01
Abstract
Il CCII è intervenuto sulla materia generale dei finanziamenti “anomali” dei soci confermando in larga misura l’impostazione attualmente vigente, incentrata sulla combinazione di una regola societaria di postergazione per le prestazioni finanzia-rie erogate dai soci nella crisi della società (art. 2467 c.c.) e di una regola concor-suale di prededuzione (artt. 182-quater, comma 3, L. fall.), qualora tali prestazioni siano programmate in funzione o in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di una procedura di concordato preventivo. Più complesso è invece de-cifrare l’impatto della novella sul tema dei finanziamenti infragruppo ai quali vie-ne dedicata una norma di nuovo conio: l’art. 292 CCII. Il presente contributo for-mula il delicato tentativo di inquadrare lo scopo economico e il fondamento norma-tivo di tale disposizione, con l’obiettivo di precisarne, in particolare, i rapporti sia con la regola generale di postergazione dettata dall’art. 2497-quinquies c.c. (desti-nata a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del CCII), sia con altri rimedi endoconcorsuali (dalle azioni di inefficacia di cui all’art. 290 CCII all’azione di responsabilità da abuso della direzione unitaria di cui all’art. 291 CCII) tendenti a correggere gli effetti distorsivi generati dalla persistente autonomia soggettiva delle singole entità del gruppo.File | Dimensione | Formato | |
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