La previsione dell’art. 16 septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 — che impediva al notificante di un atto processuale a mezzo PEC di poter utilizzare per intero l’ultimo giorno a propria disposizione, dovendo comunque rispettare il limite orario delle ore 21 — è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza 9 aprile 2019, n. 75., nella sola “parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”. Ripercorrendo i precedenti giurisprudenziali e l'iter argomentativo che hanno condotto la Corte ha tale condivisibile decisione, se ne evidenzia l'importanza sistematica, nella misura in cui il giudice delle leggi invita a valorizzare le regole del processo telematico non come fini a sé stesse, ed avulse dal sistema ordinamentale del processo, bensì in termini di piena strumentalità rispetto alle esigenze processuali delle parti, anche alla luce dell'affidamento, ingenerato e alimentato dall'azione legislativa, che le medesime ripongono nel sistema tecnologico.

La Corte costituzionale rimedia all'irragionevole vulnus alle potenzialità del sistema telematico: valida per il mittente la notifica effettuata a mezzo PEC tra le ore 21,00 e le 24,00

MERONE A
2020-01-01

Abstract

La previsione dell’art. 16 septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 — che impediva al notificante di un atto processuale a mezzo PEC di poter utilizzare per intero l’ultimo giorno a propria disposizione, dovendo comunque rispettare il limite orario delle ore 21 — è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza 9 aprile 2019, n. 75., nella sola “parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”. Ripercorrendo i precedenti giurisprudenziali e l'iter argomentativo che hanno condotto la Corte ha tale condivisibile decisione, se ne evidenzia l'importanza sistematica, nella misura in cui il giudice delle leggi invita a valorizzare le regole del processo telematico non come fini a sé stesse, ed avulse dal sistema ordinamentale del processo, bensì in termini di piena strumentalità rispetto alle esigenze processuali delle parti, anche alla luce dell'affidamento, ingenerato e alimentato dall'azione legislativa, che le medesime ripongono nel sistema tecnologico.
2020
Notifiche
Processo telematico
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14092/3512
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