In un contesto normativo originato e sorretto dall’art. 39, 1° comma Cost., la regolazione della misurazione della rappresentatività deve essere solo l’effetto e non la causa di una legge sindacale, questa dovrebbe restare di sostegno e non di contenimento; siffatta legge deve guardare all’utilità di chi poi la deve “usare”, cioè, in primo luogo, le stesse parti collettive. Ma se questo vale, allora una legge che differenzi le regole di misurazione della rappresentatività in ragione delle finalità della misurazione stessa o in ragione del contesto del suo utilizzo, non è di sostegno perché costringe il sindacato ad una diversa organizzazione in ragione del contesto di funzionamento della legge stessa; così congegnata quella legge disegnerebbe per il sindacato un contesto di azione sindacale che non è, che non esiste nelle sue differenziazioni ontologiche, con fastidiosi stridori costituzionali. La rappresentatività sostanziale di un soggetto collettivo dipende, infatti, dal complesso delle sue diverse azioni di rappresentanza tutte insieme considerate che costituiscono la stessa organizzazione sindacale. L’eventuale intervento legale dovrebbe guardare, dunque, alle soluzioni che le stesse parti collettive fra loro si sono già date a più riprese nei diversi accordi, a diversi livelli, sugli assetti delle relazioni sindacali; sono tutte soluzioni che hanno una matrice comune ponendo al centro del loro funzionamento i prodotti dell’azione sindacale, quelli che contano: anzitutto la diffusione del consenso del loro agire organizzato, vale a dire il dato associativo e quello elettorale; sussidiariamente a questo primo criterio di misurazione va dato peso alle soluzioni di quello stesso consenso, vale a dire la numerosità degli accordi; queste sono, infatti, misurazioni di effettività dell’azione sindacale che rappresentano la sostanziale rappresentatività e che, fra loro combinate, assolvono al governo della c.d. selezione degli interlocutori necessario tanto all’applicazione della legge quanto dell’accordo.

Prospettive della misurazione per legge della rappresentatività sindacale

felice Testa
2021-01-01

Abstract

In un contesto normativo originato e sorretto dall’art. 39, 1° comma Cost., la regolazione della misurazione della rappresentatività deve essere solo l’effetto e non la causa di una legge sindacale, questa dovrebbe restare di sostegno e non di contenimento; siffatta legge deve guardare all’utilità di chi poi la deve “usare”, cioè, in primo luogo, le stesse parti collettive. Ma se questo vale, allora una legge che differenzi le regole di misurazione della rappresentatività in ragione delle finalità della misurazione stessa o in ragione del contesto del suo utilizzo, non è di sostegno perché costringe il sindacato ad una diversa organizzazione in ragione del contesto di funzionamento della legge stessa; così congegnata quella legge disegnerebbe per il sindacato un contesto di azione sindacale che non è, che non esiste nelle sue differenziazioni ontologiche, con fastidiosi stridori costituzionali. La rappresentatività sostanziale di un soggetto collettivo dipende, infatti, dal complesso delle sue diverse azioni di rappresentanza tutte insieme considerate che costituiscono la stessa organizzazione sindacale. L’eventuale intervento legale dovrebbe guardare, dunque, alle soluzioni che le stesse parti collettive fra loro si sono già date a più riprese nei diversi accordi, a diversi livelli, sugli assetti delle relazioni sindacali; sono tutte soluzioni che hanno una matrice comune ponendo al centro del loro funzionamento i prodotti dell’azione sindacale, quelli che contano: anzitutto la diffusione del consenso del loro agire organizzato, vale a dire il dato associativo e quello elettorale; sussidiariamente a questo primo criterio di misurazione va dato peso alle soluzioni di quello stesso consenso, vale a dire la numerosità degli accordi; queste sono, infatti, misurazioni di effettività dell’azione sindacale che rappresentano la sostanziale rappresentatività e che, fra loro combinate, assolvono al governo della c.d. selezione degli interlocutori necessario tanto all’applicazione della legge quanto dell’accordo.
2021
rappresentatività, sindacati, libertà sindacale, legge sindacale,
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