Con la sentenza n. 45 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 630, comma 3, c.p.c., per contrasto con il principio di terzietà del giudice (art. 111 Cost.), nella parte in cui, individuando il reclamo al collegio quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza che ha statuito sull'estinzione, non esclude che del collegio possa far parte lo stesso magistrato che ha pronunciato il provvedimento reclamato.
Il giudice che ha statuito sull'estinzione del processo esecutivo non può comporre il collegio investito del reclamo ex art. 630 c.p.c
Biagio Limongi
2023-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 45 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 630, comma 3, c.p.c., per contrasto con il principio di terzietà del giudice (art. 111 Cost.), nella parte in cui, individuando il reclamo al collegio quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza che ha statuito sull'estinzione, non esclude che del collegio possa far parte lo stesso magistrato che ha pronunciato il provvedimento reclamato.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Limongi_Giudice_2023.pdf
non disponibili
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
3.81 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.81 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.