Con la sentenza n. 45 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 630, comma 3, c.p.c., per contrasto con il principio di terzietà del giudice (art. 111 Cost.), nella parte in cui, individuando il reclamo al collegio quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza che ha statuito sull'estinzione, non esclude che del collegio possa far parte lo stesso magistrato che ha pronunciato il provvedimento reclamato.

Il giudice che ha statuito sull'estinzione del processo esecutivo non può comporre il collegio investito del reclamo ex art. 630 c.p.c

Biagio Limongi
2023-01-01

Abstract

Con la sentenza n. 45 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 630, comma 3, c.p.c., per contrasto con il principio di terzietà del giudice (art. 111 Cost.), nella parte in cui, individuando il reclamo al collegio quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza che ha statuito sull'estinzione, non esclude che del collegio possa far parte lo stesso magistrato che ha pronunciato il provvedimento reclamato.
2023
processo esecutivo
sentenza n. 45 del 2023
art. 630 comma 3
c.p.c
estinzione del processo esecutivo
reclamo
giudice civile
terzietà e imparzialità
corte costituzionale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14092/5428
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