Con la sentenza annotata, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che il reclamo contro l’ordinanza che pronuncia sull’estinzione dell’esecuzione, ammesso dall’art. 630, comma 3, c.p.c., ha carattere impugnatorio e introduce un processo di cognizione; perciò, ai fini dell’applicazione dell’art. 16-bis del d.l. 179/2012, il relativo atto introduttivo non ha natura endoprocessuale e non va depositato obbligatoriamente in forma telematica. Il commento dà conto anche della successiva pronuncia della Corte Costituzionale, n. 45/2023, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 630, comma 3, c.p.c. nella parte in cui consente al giudice dell’esecuzione che ha emesso l’ordinanza reclamata di far parte del collegio che statuisce sul reclamo.
L'affermata natura impugnatoria del reclamo ex art. 630 c.p.c. e le sue conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza 10 marzo 2022, n. 7877
biagio limongi
2023-01-01
Abstract
Con la sentenza annotata, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che il reclamo contro l’ordinanza che pronuncia sull’estinzione dell’esecuzione, ammesso dall’art. 630, comma 3, c.p.c., ha carattere impugnatorio e introduce un processo di cognizione; perciò, ai fini dell’applicazione dell’art. 16-bis del d.l. 179/2012, il relativo atto introduttivo non ha natura endoprocessuale e non va depositato obbligatoriamente in forma telematica. Il commento dà conto anche della successiva pronuncia della Corte Costituzionale, n. 45/2023, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 630, comma 3, c.p.c. nella parte in cui consente al giudice dell’esecuzione che ha emesso l’ordinanza reclamata di far parte del collegio che statuisce sul reclamo.File | Dimensione | Formato | |
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