Il tema del pegno sul diritto d’autore viene affrontato abbandonando la prospettiva dell’opponibilità, per investigare sui profili soggettivi della responsabilità del costitutore di garanzia. Rispetto ad una dazione di pegno non registrata, diverso sarà, infatti, il caso in cui si sia fatto annotare il diritto di garanzia nel registro di cui all’art. 104 l.a., intendendosi assegnare alla garanzia natura disomogenea a quella del pegno: il rinvio al sistema della pubblicità immobiliare riconduce l’iscrizione al modello ipotecario che offre un meccanismo di garanzia opposto allo spossessamento. Tale meccanismo non opera sugli effetti tipici delle iscrizioni ipotecarie, in quanto si tratta di un sistema facoltativo e inidoneo a produrre effetti costitutivi, ma allerta i consociati circa l’esistenza di un titolo di garanzia su un bene immateriale. Lo slittamento da una funzione pignoratizia ad una funzione ipotecaria comporta l’irrilevanza dei limiti circolatori che facevano deporre per l’impossibilità di sfruttamento dei diritti di utilizzazione in capo al titolare del bene pignorato. La logica della registrazione non è in termini di opponibilità (restando il grado di priorità dei crediti legato alla sola formalità della data certa) ma di responsabilità. Se il dante causa di garanzia pignoratizia, in caso di sfruttamento economico del bene pignorato, si configura responsabile per la lesione al capitale creativo insito nel bene immateriale, ora l’atto di rendere pubblica la sottoposizione a garanzia dell’opera dell’ingegno non consente l’emergere di posizioni di ”colpevolezza”, in quanto l’intento acclarato di volere seguire il sistema della pubblicità ipotecaria consente di ricondurre l’eventuale utilizzo economico dell’opera nell’alveo di ciò che legittimamente avviene in quel contesto.
Il pegno del diritto d'autore: dall'opponibilità alla responsabilità
GAMBINO A. M.
2010-01-01
Abstract
Il tema del pegno sul diritto d’autore viene affrontato abbandonando la prospettiva dell’opponibilità, per investigare sui profili soggettivi della responsabilità del costitutore di garanzia. Rispetto ad una dazione di pegno non registrata, diverso sarà, infatti, il caso in cui si sia fatto annotare il diritto di garanzia nel registro di cui all’art. 104 l.a., intendendosi assegnare alla garanzia natura disomogenea a quella del pegno: il rinvio al sistema della pubblicità immobiliare riconduce l’iscrizione al modello ipotecario che offre un meccanismo di garanzia opposto allo spossessamento. Tale meccanismo non opera sugli effetti tipici delle iscrizioni ipotecarie, in quanto si tratta di un sistema facoltativo e inidoneo a produrre effetti costitutivi, ma allerta i consociati circa l’esistenza di un titolo di garanzia su un bene immateriale. Lo slittamento da una funzione pignoratizia ad una funzione ipotecaria comporta l’irrilevanza dei limiti circolatori che facevano deporre per l’impossibilità di sfruttamento dei diritti di utilizzazione in capo al titolare del bene pignorato. La logica della registrazione non è in termini di opponibilità (restando il grado di priorità dei crediti legato alla sola formalità della data certa) ma di responsabilità. Se il dante causa di garanzia pignoratizia, in caso di sfruttamento economico del bene pignorato, si configura responsabile per la lesione al capitale creativo insito nel bene immateriale, ora l’atto di rendere pubblica la sottoposizione a garanzia dell’opera dell’ingegno non consente l’emergere di posizioni di ”colpevolezza”, in quanto l’intento acclarato di volere seguire il sistema della pubblicità ipotecaria consente di ricondurre l’eventuale utilizzo economico dell’opera nell’alveo di ciò che legittimamente avviene in quel contesto.File | Dimensione | Formato | |
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