La decadenza, e conseguente sostituzione, dell’arbitro non andrà dichiarata qualora le circostanze dedotte dai ricorrenti non integrino alcuna delle fattispecie di cui all’art. 815, c.p.c., co. 1, numeri da 1 al 6 bis.

Duty of disclosure degli arbitri e pregressi rapporti accademici: vita eremiti-ca o anacoretica sono certamente un’opzione (e sovente un desio) per chierici e cattedratici, ma non (ancora) una necessità.

A. Merone
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Abstract

La decadenza, e conseguente sostituzione, dell’arbitro non andrà dichiarata qualora le circostanze dedotte dai ricorrenti non integrino alcuna delle fattispecie di cui all’art. 815, c.p.c., co. 1, numeri da 1 al 6 bis.
In corso di stampa
Arbitri - Dovere di trasparenza - rapporti accademici - decadenza - ricusazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14092/7953
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