Una volta ammessa la possibilità di un concorso materiale tra maltrattamenti in famiglia e tortura nell’ambito di una relazione affettiva, occorre rinvenire, nel caso concreto, l’episodio che segna il salto qualitativo tra l’offesa tipica del delitto punito dall’art. 572 c.p. e quella, ben più grave, del delitto punito dall’art. 613-bis c.p., in cui l’autore, provocando nella vittima un dolore e/o la paura del dolore, ne annienta o tenta di annientarne la libertà o la dignità personale
Ammissibile il concorso materiale tra maltrattamenti in famiglia e tortura privata. Nota a Cassazione penale, Sez. III, 31 agosto 2021 (ud. 25 maggio 2021), n. 32380
Leotta Carmelo
2022-01-01
Abstract
Una volta ammessa la possibilità di un concorso materiale tra maltrattamenti in famiglia e tortura nell’ambito di una relazione affettiva, occorre rinvenire, nel caso concreto, l’episodio che segna il salto qualitativo tra l’offesa tipica del delitto punito dall’art. 572 c.p. e quella, ben più grave, del delitto punito dall’art. 613-bis c.p., in cui l’autore, provocando nella vittima un dolore e/o la paura del dolore, ne annienta o tenta di annientarne la libertà o la dignità personaleFile in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Nota a C.P. 32380-2021_LEOTTA_Giur.it 2022.pdf
non disponibili
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
125.86 kB
Formato
Adobe PDF
|
125.86 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.