Una volta ammessa la possibilità di un concorso materiale tra maltrattamenti in famiglia e tortura nell’ambito di una relazione affettiva, occorre rinvenire, nel caso concreto, l’episodio che segna il salto qualitativo tra l’offesa tipica del delitto punito dall’art. 572 c.p. e quella, ben più grave, del delitto punito dall’art. 613-bis c.p., in cui l’autore, provocando nella vittima un dolore e/o la paura del dolore, ne annienta o tenta di annientarne la libertà o la dignità personale

Ammissibile il concorso materiale tra maltrattamenti in famiglia e tortura privata. Nota a Cassazione penale, Sez. III, 31 agosto 2021 (ud. 25 maggio 2021), n. 32380

Leotta Carmelo
2022-01-01

Abstract

Una volta ammessa la possibilità di un concorso materiale tra maltrattamenti in famiglia e tortura nell’ambito di una relazione affettiva, occorre rinvenire, nel caso concreto, l’episodio che segna il salto qualitativo tra l’offesa tipica del delitto punito dall’art. 572 c.p. e quella, ben più grave, del delitto punito dall’art. 613-bis c.p., in cui l’autore, provocando nella vittima un dolore e/o la paura del dolore, ne annienta o tenta di annientarne la libertà o la dignità personale
2022
tortura; maltrattamenti in famiglia; concorso reati
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Nota a C.P. 32380-2021_LEOTTA_Giur.it 2022.pdf

non disponibili

Licenza: NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione 125.86 kB
Formato Adobe PDF
125.86 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14092/9261
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
social impact